IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
recante «Disposizioni per l'uniformita' di  trattamento  sul  diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge  2  dicembre
1991,  n.  390»  ed  in  particolare,  le  disposizioni  relative  ai
requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'art.  5,  comma
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), ed al comma 6», in particolare  l'art.  18,  comma  1,
lettera  a)  che  prevede  l'istituzione,  con  decorrenza  dall'anno
finanziario  2012,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   «del   fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul  quale
confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di  cui
all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e  di  cui  all'art.
33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da  assegnare  in
misura  proporzionale  al  fabbisogno  finanziario  delle   regioni»,
nonche' il comma 4 che dispone che con decreto  di  cui  all'art.  7,
comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  con  il  quale,
all'art. 2, comma 1, e' stato  disposto  che  :  «[...]  a  decorrere
dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per  la  concessione  di
borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100
milioni di euro annui»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la quale,  all'art.  1,
comma 259, e' stato disposto che: «[...] a decorrere  dall'anno  2014
il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di
cui all'art. 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella  misura  di  50  milioni  di
euro»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 254 in base  al
quale «[...] il Fondo integrativo statale per  la  concessione  delle
borse di studio iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' incrementato  di
54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2017»; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  28  dicembre
2015, n. 482300, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative  al  suddetto  bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 
  Visto, dunque, lo stanziamento complessivo di € 216.814.548,00  sul
cap. 1710 «Fondo  integrativo  per  la  concessione  delle  borse  di
studio»  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, da attribuire  alle
regioni con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Tenuto conto che, nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui
all'art. 7, comma 7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  68/2012,
riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto,  il
Fondo integrativo statale e' ripartito,  nell'anno  2016,  secondo  i
criteri  previsti  dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; 
  Vista la nota prot. AOOGRT/100899/A.030 del 24 febbraio  2017,  con
la quale il Coordinamento  delle  Regioni  ha  proposto  al  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  di  adottare,  con
riguardo alla ripartizione del FIS 2016, una procedura che garantisca
continuita' con l'ultimo  riparto  adottato  (FIS  2015),  procedendo
sulla base di una proposta condivisa con le regioni, con  un  riparto
che, anche in parziale deroga  ai  meccanismi  vigenti,  consenta  di
garantire una  equa  distribuzione  delle  risorse  tra  le  regioni,
proponendo a tal fine, date  anche  le  nuove  modalita'  di  calcolo
dell'indicatore  ISEE  che  ha  comportato  per  alcune  regioni  una
riduzione degli idonei  pur  avendo  mantenuto  o  incrementato  tali
regioni il loro impegno finanziario a favore del DSU, quanto segue: 
    a) garantire a tutte le regioni almeno il 100% di quanto ricevuto
con il riparto 2015 (quindi estendendo ulteriormente la  clausola  di
salvaguardia  di  cui  al  comma  8  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che prevede  che
ciascuna regione non possa ricevere meno dell'80% di quanto  ottenuto
nell'esercizio finanziario precedente); 
    b) non prevedere una  riduzione  delle  risorse  FIS  per  quelle
regioni che, rispetto all'anno precedente, abbiano ridotto le risorse
proprie destinate alla concessione di borse di studio a causa di  una
diminuzione degli idonei (disapplicando il comma 6 dell'art.  16  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001); 
    c) prevedere  l'assegnazione  di  congrue  risorse  alle  Regioni
colpite dal sisma del 2016, auspicando che tali risorse si  attestino
attorno al 10% dell'incremento dei fondi FIS per il 2016  (incremento
pari a € 54.777.543,00). 
  Tenuto conto degli eventi sismici  del  24  agosto,  del  26  e  30
ottobre  2016,  che  hanno  interessato  il  centro  Italia   e,   in
particolare,  regioni   nei   cui   territori   sono   ubicate   sedi
universitarie e Istituzioni Afam; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,  Interventi  urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del  24  agosto  2016,
convertito in legge 15 dicembre 2016 n.  229,  con  riferimento  agli
allegati 1 e 2; 
  Ritenuto necessario destinare stanziamenti maggiori in favore delle
regioni colpite  dagli  eventi  sismici,  cosi'  come  gia'  accaduto
nell'anno 2009 in occasione dell'evento  sismico  che  interesso'  la
citta' de L'Aquila al fine  di  permettere  agli  studenti  di  poter
proseguire  il  percorso  di  studi  accademici  e   sopperire   alle
difficolta' dovute a tale calamita'; 
  Ritenuto pertanto di assegnare in via eccezionale,  per  le  citate
motivazioni, un importo complessivo paria  a  5,5  milioni  di  euro,
(pari a circa il 10% dell'incremento del FIS 2016,  rispetto  al  FIS
2015, pari ad € 54.777.543,00), da destinare  alle  Regioni  Abruzzo,
Marche e Umbria sulla base del seguente criterio: 
    a) assegnare una quota fissa ed uguale a tutte e tre  le  regioni
pari ad un importo di 1 milione di euro  cadauno  per  complessivi  3
milioni di euro; 
    b) assegnare una seconda quota di euro 1,5 milioni, da  ripartire
tra le tre regioni a in proporzione  al  numero  di  studenti  idonei
presenti nelle tre regioni; 
    c) assegnare una terza quota di 1 milione di euro,  da  ripartire
tra le tre regioni in proporzione alla popolazione  nella  classe  di
eta' universitaria 19-30 anni residente nei  comuni  individuati  dal
citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in  legge  15
dicembre 2016 n. 229, con riferimento agli allegati  1  e  2;  (Fonte
dati: ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 2016); 
  Constatato che l'introduzione nell'anno  accademico  2015/2016  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013  n.
159, a fronte della sostanziale invarianza  dei  livelli  massimi  di
ISEE adeguati alla sola variazione dell'indice ISTAT per  i  benefici
del diritto allo studio universitario, come da decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 14  luglio  2015  n.
486, ha comportato un innalzamento dei livelli di valore ISEE  e  per
la prima volta da diversi anni una elevata  contrazione  di  studenti
idonei (dai 188.612 dell'anno 2015 ai 150.981 dell'anno 2016); 
  Ritenuto pertanto che questa forte contrazione di  studenti  idonei
rende opportuna, per il riparto del Fondo 2016, la disattivazione del
comma 6 e del comma 7 dell'art. 16 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, poiche' non appare  equo,  come
peraltro dalle stesse regioni evidenziato  nella  citata  nota  prot.
AOOGRT/100899/A.030 del 24 febbraio 2017, penalizzare  le  regioni  a
seguito di una riduzione delle risorse investite in DSU, laddove tale
riduzione  sia  sostanzialmente  dovuta  ad   una   contrazione   del
fabbisogno finanziario derivante dalla contrazione della platea degli
studenti  idonei  a  seguito,  appunto,  dell'attuazione  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013; 
  Visto l'incremento del Fondo  nell'anno  2016  di  €  54.777.543,00
rispetto allo stanziamento dell'anno 2015 registratasi ad opera della
gia' richiamata legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 254. 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  assicurare  ad  ogni  regione,  come
peraltro dalle stesse proposto, una assegnazione per l'anno 2016  non
inferiore a quella attribuita nell'esercizio finanziario 2015; 
  Considerato che tale obiettivo richiede, nell'ambito dei criteri di
riparto dello stanziamento 2016, una deroga alla percentuale definita
dall'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001 con un innalzamento del parametro dall'80%  al
100%, come gia' accaduto peraltro per il  riparto  del  FIS  2012  in
occasione del significativo incremento del relativo stanziamento; 
  Visto il decreto dirigenziale 14 aprile 2016, n. 720, con cui si e'
provveduto ad erogare a favore delle regioni un primo acconto per  il
2016 pari a € 97.222.203,00; 
  Visto il decreto dirigenziale 7 giugno 2016, n. 1149, con cui si e'
provveduto ad erogare a favore delle regioni un secondo  acconto  per
il 2016 pari a € 24.305.550,00; 
  Visti i dati trasmessi dalle  regioni,  elaborati  sulla  base  dei
criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, ai  fini  del  riparto  del
Fondo integrativo per la concessione di borse di  studio  per  l'anno
2016; 
  Ritenuto quindi di poter procedere,  sulla  base  di  quanto  sopra
precisato, alla ripartizione  complessiva  del  FIS  2016,  cosi'  da
potere successivamente procedere  anche  alla  erogazione  del  saldo
2016; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
formulata nell'adunanza del 25 maggio 2017; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul Fondo integrativo per la  concessione  delle
borse di studio, di seguito denominato «Fondo», sono destinati  dalle
regioni alla concessione di borse  di  studio,  sino  all'esaurimento
delle graduatorie degli idonei  al  loro  conseguimento,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 aprile 2001. 
  2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita'  con
decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente  articolo
sono  diretti  al  soddisfacimento  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo n. 68/2012. In  attuazione  dell'art.  18  comma  7,  del
decreto  legislativo  n.  68/2012,  le  risorse  di  cui   al   Fondo
confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo
le proprie finalizzazioni. Le suddette risorse sono  trasferite  alle
regioni iscritte in uno specifico capitolo in entrata  ed  in  uscita
del  bilancio  regionale  avente  destinazione   vincolata   e   sono
utilizzate nell'anno accademico 2016-2017. 
  3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   regioni   alla
concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.